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L’evoluzione della Giurisprudenza 22/02/2021

Inutilizzabile il documento solo se l’amministrazione dimostri il dolo nell’occultamento

Inutilizzabile il documento solo se l’amministrazione dimostri il dolo nell’occultamento

Il documento è inutilizzabile in giudizio solo quando, in sede di ispezione, il contribuente si rifiuta di esibirlo con dolo. La mera omissione da parte del cittadino non è sufficiente.

Inoltre lamministrazione finanziaria, ai sensi dellart. 12, comma 7 della legge 212 del 2000, ha lobbligo di valutare le osservazioni del contribuente mo non di esplicitare tali valutazioni allinterno dellatto impositivo.

È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 3090 del 9 febbraio 2021, ha accolto il ricorso di una società.

Ribaltata sul punto la decisione della Ctr Lombardia che aveva considerato legittimo il recupero a tassazione dell’ammortamento di alcuni beni strumentali in quanto effettuato con coefficienti superiori a quelli massimo, alla luce del fatto che la società non aveva esibito in sede di verifica i documenti attestanti le modalità di utilizzo dei beni che giustificassero coefficienti più elevati.

I Supremi giudici, dando seguito alla tesi della difesa della società, hanno ricordato che in tema di accertamento, l'omessa esibizione da parte del contribuente dei documenti in sede amministrativa determina l’inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa solo ove l'amministrazione dimostri che vi era stata una puntuale richiesta degli stessi, accompagnata dall'avvertimento circa le conseguenze della mancata ottemperanza, e che il contribuente ne aveva rifiutato l’esibizione, dichiarando di non possederli, o comunque sottraendoli al controllo, con uno specifico comportamento doloso volto ad eludere la verifica.

In altri termini, perché la dichiarazione, resa dal contribuente nel corso di un accesso, di non possedere libri, registri, scritture e documenti compresi quelli la cui tenuta e conservazione non sia obbligatoria) richiestigli in esibizione determini la preclusione a che gli stessi possano essere presi in considerazione in suo favore ai fini dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa, occorre: la sua non veridicità o, più generale, il suo concretarsi - in quanto diretta ad impedire l'ispezione del documento - in un sostanziale rifiuto di esibizione, accertabile con qualunque mezzo di prova e anche attraverso presunzioni; la coscienza la volontà della dichiarazione stessa; il dolo, costituito dalla volontà del contribuente di impedire che, nel corso dell'accesso, possa essere effettuata l'ispezione del documento; pertanto, non integrano i presupposti applicativi della preclusione le dichiarazioni (il cui contenuto corrisponda al vero) dell'indisponibilità del documento, non solo se questa sia ascrivibile a caso fortuito o forza maggiore, ma anche imputabile a colpa, quale ad esempio la negligenza e imperizia nella custodia e conservazione (cfr. Cass. 27556/2009 e 10527/2017).

Rigettata invece la doglianza relativa alla mancata risposta dellamministrazione alle osservazioni formulate dal contribuente al verbale di constatazione.

Sul punto è dirimente l’orientamento per cui all'obbligo dell'amministrazione finanziaria di "valutare" le osservazioni del contribuente (cui l'imposizione del termine dilatorio, questa sì a pena di nullità, è strumentale) non si aggiunge l'ulteriore obbligo di esplicitare detta valutazione nell'atto impositivo, a pena di nullità." Si tratta di una considerazione assai rilevante, posto che essa va coniugata con l'ulteriore affermazione secondo la quale in tema di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, è valido l'avviso di accertamento che non menzioni le osservazioni del contribuente della L. n. 212 del 2000, ex art. 12, comma 7, atteso che, da un lato, la nullità consegue solo alle irregolarità per le quali sia espressamente prevista dalla legge oppure da cui derivi una lesione di specifici diritti o garanzie tale da impedire la produzione di ogni effetto e, dall'altro lato, l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare tali osservazioni, ma non di esplicitare detta valutazione nell'atto impositivo" (Cass. n. 8378/2017, Cass. 20781/2016; Cass. 15616/2016).

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L’evoluzione della Giurisprudenza 13/11/2025
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Fisco passo per passo 13/11/2025
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E-Book trattazione schematica13/11/2025
Onlus ed Ets - Le scelte strategiche dopo l’arrivo dell’Autorizzazione UE - Trattazione schematica
Argomenti Principali: Conseguenze in ambito Iva del passaggio ad Ets commerciale Gestione fiscale beni strumentali nel passaggio da Ets non commerciale a Ets commerciale Le operazioni attive esenti ed il nuovo art. 10 del Dpr 633/72 Il regime forfettario Iva per Odv e Aps con l’estensione della soglia massima di proventi Il nuovo regime Iva per gli Enti Associativi in vigore dal 2026 Le modifiche alla Legge n. 398/91 ed il suo nuovo destino La fiscalità di favore prevista dal Dl. 112/2017 per le Imprese Sociali I nuovi Regimi Forfettari previsti dagli artt. 80 e 86 del Codice del Terzo Settore Le variabili fiscali quale ago della bilancia nelle scelte delle Onlus Le scelte strategiche delle Asd tra ingresso nel Runts o mantenimento della Legge 398/91
Info Flash Fiscali 204 / 2513/11/2025
Contributo superbonus 2024 non spettante - La restituzione spontanea
Al fine di attenuare gli effetti della riduzione dell’aliquota di detrazione del Superbonus (dal 110 al 70) per le spese sostenute nel 2024, il legislatore aveva previsto il riconoscimento di un contributo per le persone fisiche con un reddito di riferimento inferiore a . 15.000 che avevano in corso interventi al 31/12/2023, in presenza di ulteriori particolari requisiti. Nel caso in cui il contributo riconosciuto non dovesse risultare spettante, il contribuente è tenuto a effettuarne il riversamento in via spontanea; recentemente l'Agenzia ha individuato le modalità del riversamento: da effettuare tramite mod.
L’evoluzione della Giurisprudenza 13/11/2025
Transfer pricing: nelle cessioni infragruppo a basso rischio legittimo l’utilizzo del metodo Tnmm
Nelle operazioni infragruppo tra società a basso rischio e con produzione su ordini confermati, l’utilizzo del metodo Tnmm da parte dell’Agenzia delle entrate è preferibile rispetto al Cup: il margine di profitto rappresenta un indicatore più affidabile del prezzo, laddove quest’ultimo non risulta determinato da dinamiche di libero mercato. Lo chiarisce la Cassazione con l’ordinanza 29083 del 4 novembre 2025, con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.
L’evoluzione della Giurisprudenza 13/11/2025
Processo tributario: il giudice del rinvio non può discostarsi dal principio di diritto della Cassazione
Il giudice di rinvio non può sindacare la correttezza del principio stabilito dalla Cassazione. La struttura chiusa del nuovo processo comporta infatti che il decidente è vincolato alle statuizioni della sentenza che lo ha disposto.
Notizie Flash 13/11/2025
Nuove condizioni per gli incentivi FER2: penalità in caso di rinuncia e ripresentazione
Con il decreto direttoriale n. 64 dell’11 novembre 2025, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha disposto un aggiornamento delle regole operative del DM 19 giugno 2024, comunemente conosciuto come FER 2, introducendo modifiche di rilievo che incidono sulle modalità di accesso agli incentivi per impianti alimentati da fonti rinnovabili dotati di caratteristiche innovative o con elevati costi di generazione. Il provvedimento – pubblicato sul sito istituzionale del MASE – è frutto delle elaborazioni tecniche curate dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ai sensi dell’articolo 10 dello stesso decreto FER 2, e si articola nei due allegati tecnici che ne costituiscono parte integrante: l’Allegato 1, relativo alle regole generali aggiornate, e l’Allegato 2, contenente i documenti procedurali di dettaglio.