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L’evoluzione della Giurisprudenza 22/02/2021

Inutilizzabile il documento solo se l’amministrazione dimostri il dolo nell’occultamento

Inutilizzabile il documento solo se l’amministrazione dimostri il dolo nell’occultamento

Il documento è inutilizzabile in giudizio solo quando, in sede di ispezione, il contribuente si rifiuta di esibirlo con dolo. La mera omissione da parte del cittadino non è sufficiente.

Inoltre lamministrazione finanziaria, ai sensi dellart. 12, comma 7 della legge 212 del 2000, ha lobbligo di valutare le osservazioni del contribuente mo non di esplicitare tali valutazioni allinterno dellatto impositivo.

È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 3090 del 9 febbraio 2021, ha accolto il ricorso di una società.

Ribaltata sul punto la decisione della Ctr Lombardia che aveva considerato legittimo il recupero a tassazione dell’ammortamento di alcuni beni strumentali in quanto effettuato con coefficienti superiori a quelli massimo, alla luce del fatto che la società non aveva esibito in sede di verifica i documenti attestanti le modalità di utilizzo dei beni che giustificassero coefficienti più elevati.

I Supremi giudici, dando seguito alla tesi della difesa della società, hanno ricordato che in tema di accertamento, l'omessa esibizione da parte del contribuente dei documenti in sede amministrativa determina l’inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa solo ove l'amministrazione dimostri che vi era stata una puntuale richiesta degli stessi, accompagnata dall'avvertimento circa le conseguenze della mancata ottemperanza, e che il contribuente ne aveva rifiutato l’esibizione, dichiarando di non possederli, o comunque sottraendoli al controllo, con uno specifico comportamento doloso volto ad eludere la verifica.

In altri termini, perché la dichiarazione, resa dal contribuente nel corso di un accesso, di non possedere libri, registri, scritture e documenti compresi quelli la cui tenuta e conservazione non sia obbligatoria) richiestigli in esibizione determini la preclusione a che gli stessi possano essere presi in considerazione in suo favore ai fini dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa, occorre: la sua non veridicità o, più generale, il suo concretarsi - in quanto diretta ad impedire l'ispezione del documento - in un sostanziale rifiuto di esibizione, accertabile con qualunque mezzo di prova e anche attraverso presunzioni; la coscienza la volontà della dichiarazione stessa; il dolo, costituito dalla volontà del contribuente di impedire che, nel corso dell'accesso, possa essere effettuata l'ispezione del documento; pertanto, non integrano i presupposti applicativi della preclusione le dichiarazioni (il cui contenuto corrisponda al vero) dell'indisponibilità del documento, non solo se questa sia ascrivibile a caso fortuito o forza maggiore, ma anche imputabile a colpa, quale ad esempio la negligenza e imperizia nella custodia e conservazione (cfr. Cass. 27556/2009 e 10527/2017).

Rigettata invece la doglianza relativa alla mancata risposta dellamministrazione alle osservazioni formulate dal contribuente al verbale di constatazione.

Sul punto è dirimente l’orientamento per cui all'obbligo dell'amministrazione finanziaria di "valutare" le osservazioni del contribuente (cui l'imposizione del termine dilatorio, questa sì a pena di nullità, è strumentale) non si aggiunge l'ulteriore obbligo di esplicitare detta valutazione nell'atto impositivo, a pena di nullità." Si tratta di una considerazione assai rilevante, posto che essa va coniugata con l'ulteriore affermazione secondo la quale in tema di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, è valido l'avviso di accertamento che non menzioni le osservazioni del contribuente della L. n. 212 del 2000, ex art. 12, comma 7, atteso che, da un lato, la nullità consegue solo alle irregolarità per le quali sia espressamente prevista dalla legge oppure da cui derivi una lesione di specifici diritti o garanzie tale da impedire la produzione di ogni effetto e, dall'altro lato, l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare tali osservazioni, ma non di esplicitare detta valutazione nell'atto impositivo" (Cass. n. 8378/2017, Cass. 20781/2016; Cass. 15616/2016).

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Fisco passo per passo 31/07/2026
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Ipotizziamo il caso in cui un contribuente ometta – per mera dimenticanza - di presentare una dichiarazione dei redditi (o Irap, o Iva) che chiuda a credito e che però utilizzi in compensazione tale credito. L’Agenzia delle Entrate ha titolo per irrogare la sanzione per indebita compensazione (oltre a quella per omessa dichiarazione), oppure tale sanzione non si configura in questo caso Il tema trae spunto da una recente ordinanza della Cassazione, la n. 23911/26, che ha affermato che in caso di compensazione di un credito esistente derivante da omissione dichiarativa, la compensazione non può essere sanzionata.
Notizie Flash 31/07/2026
Possibile una riduzione delle sanzioni per l’abbinamento POS-RT
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L’evoluzione della Giurisprudenza 31/07/2026
Inaccessibilità delle agevolazioni "prima casa" in presenza di pregressa quota di nuda proprietà
In data 30 luglio 2026, è stata pubblicata l'ordinanza n. 19010 del 10 giugno 2026 della Corte di Cassazione, avente a oggetto i requisiti ostativi all'applicazione dei benefici fiscali per l'acquisto della prima casa. I giudici di legittimità hanno stabilito che anche la titolarità di una quota esigua di nuda proprietà (pari, nel caso di specie, all'1) di un altro immobile situato sul territorio nazionale, qualora sia stata acquistata usufruendo delle agevolazioni tributarie, preclude il diritto a godere del medesimo regime di favore per un nuovo acquisto.
Fisco passo per passo 31/07/2026
Disapplicabilità dell'aliquota addizionale sui bonus del settore finanziario: le disposizioni attuative dell'Agenzia delle Entrate
In data 30 luglio 2026, l'Agenzia delle Entrate ha emanato il Provvedimento prot. n. 2026/223895 con il quale sono stabiliti i termini e le modalità per la disapplicazione dell'aliquota addizionale sugli emolumenti variabili erogati ai dirigenti e ai collaboratori del settore finanziario. La misura dà attuazione all'articolo 33, comma 2-ter, del D.L. n. 78/2010, introducendo un regime di esenzione subordinato all'effettuazione di erogazioni liberali a favore del Terzo settore.
L’evoluzione della Giurisprudenza 31/07/2026
Risoluzione del contratto preliminare per mutuo dissenso: l'aliquota del 3 sulla caparra confirmatoria restituita
In data 30 luglio 2026, è stata resa nota la pronuncia della Corte di Cassazione contenuta nell'ordinanza n. 22164 del 28 giugno 2026, inerente al regime fiscale da applicare, ai fini dell'imposta di registro, nell'ipotesi di scioglimento di un contratto preliminare di vendita per volontà congiunta delle parti. I giudici di legittimità hanno stabilito che la risoluzione per mutuo consenso di un accordo preliminare con contestuale restituzione della caparra confirmatoria costituisce un'autonoma fattispecie negoziale soggetta all'aliquota proporzionale del 3 sull'ammontare complessivo restituito.
Fisco passo per passo 31/07/2026
Trattamento fiscale delle borse di studio per gli studenti ITS Academy: esenzione IRPEF a partire dall'anno d'imposta 2025
In data 30 luglio 2026, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una nuova FAQ ufficiale sul proprio portale istituzionale, nelle sezioni dedicate alle risposte ai quesiti per il modello 730 e per il modello Redditi Persone Fisiche, con cui ha confermato la totale non imponibilità IRPEF delle borse di studio erogate agli studenti degli Istituti Tecnici Superiori (ITS Academy) a decorrere dal periodo d'imposta 2025. La precisazione interessa la campagna dichiarativa in corso e riguarda le somme corrisposte dallo Stato, dalle Regioni, dalle fondazioni ITS Academy e da altri enti pubblici.
Notizie Flash 31/07/2026
Vigilanza sui fornitori di rating ESG: l'Unione Europea adotta nuove regole su sanzioni e contributi
In data 30 luglio 2026, sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (Serie L) due provvedimenti normativi che completano il quadro di vigilanza e regolamentazione applicabile ai fornitori di rating ESG: il Regolamento delegato (UE) 2026/904 e il Regolamento delegato (UE) 2026/910, entrambi adottati dalla Commissione il 24 aprile 2026 ad integrazione del Regolamento (UE) 2024/3005. Le due fonti comunitarie disciplinano, da un lato, le procedure sanzionatorie dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e, dall'altro, il sistema di copertura finanziaria dei costi di supervisione attraverso contributi a carico degli operatori.