Tutti i contenuti
L’evoluzione della Giurisprudenza 22/02/2021

Inutilizzabile il documento solo se l’amministrazione dimostri il dolo nell’occultamento

Inutilizzabile il documento solo se l’amministrazione dimostri il dolo nell’occultamento

Il documento è inutilizzabile in giudizio solo quando, in sede di ispezione, il contribuente si rifiuta di esibirlo con dolo. La mera omissione da parte del cittadino non è sufficiente.

Inoltre lamministrazione finanziaria, ai sensi dellart. 12, comma 7 della legge 212 del 2000, ha lobbligo di valutare le osservazioni del contribuente mo non di esplicitare tali valutazioni allinterno dellatto impositivo.

È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 3090 del 9 febbraio 2021, ha accolto il ricorso di una società.

Ribaltata sul punto la decisione della Ctr Lombardia che aveva considerato legittimo il recupero a tassazione dell’ammortamento di alcuni beni strumentali in quanto effettuato con coefficienti superiori a quelli massimo, alla luce del fatto che la società non aveva esibito in sede di verifica i documenti attestanti le modalità di utilizzo dei beni che giustificassero coefficienti più elevati.

I Supremi giudici, dando seguito alla tesi della difesa della società, hanno ricordato che in tema di accertamento, l'omessa esibizione da parte del contribuente dei documenti in sede amministrativa determina l’inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa solo ove l'amministrazione dimostri che vi era stata una puntuale richiesta degli stessi, accompagnata dall'avvertimento circa le conseguenze della mancata ottemperanza, e che il contribuente ne aveva rifiutato l’esibizione, dichiarando di non possederli, o comunque sottraendoli al controllo, con uno specifico comportamento doloso volto ad eludere la verifica.

In altri termini, perché la dichiarazione, resa dal contribuente nel corso di un accesso, di non possedere libri, registri, scritture e documenti compresi quelli la cui tenuta e conservazione non sia obbligatoria) richiestigli in esibizione determini la preclusione a che gli stessi possano essere presi in considerazione in suo favore ai fini dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa, occorre: la sua non veridicità o, più generale, il suo concretarsi - in quanto diretta ad impedire l'ispezione del documento - in un sostanziale rifiuto di esibizione, accertabile con qualunque mezzo di prova e anche attraverso presunzioni; la coscienza la volontà della dichiarazione stessa; il dolo, costituito dalla volontà del contribuente di impedire che, nel corso dell'accesso, possa essere effettuata l'ispezione del documento; pertanto, non integrano i presupposti applicativi della preclusione le dichiarazioni (il cui contenuto corrisponda al vero) dell'indisponibilità del documento, non solo se questa sia ascrivibile a caso fortuito o forza maggiore, ma anche imputabile a colpa, quale ad esempio la negligenza e imperizia nella custodia e conservazione (cfr. Cass. 27556/2009 e 10527/2017).

Rigettata invece la doglianza relativa alla mancata risposta dellamministrazione alle osservazioni formulate dal contribuente al verbale di constatazione.

Sul punto è dirimente l’orientamento per cui all'obbligo dell'amministrazione finanziaria di "valutare" le osservazioni del contribuente (cui l'imposizione del termine dilatorio, questa sì a pena di nullità, è strumentale) non si aggiunge l'ulteriore obbligo di esplicitare detta valutazione nell'atto impositivo, a pena di nullità." Si tratta di una considerazione assai rilevante, posto che essa va coniugata con l'ulteriore affermazione secondo la quale in tema di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, è valido l'avviso di accertamento che non menzioni le osservazioni del contribuente della L. n. 212 del 2000, ex art. 12, comma 7, atteso che, da un lato, la nullità consegue solo alle irregolarità per le quali sia espressamente prevista dalla legge oppure da cui derivi una lesione di specifici diritti o garanzie tale da impedire la produzione di ogni effetto e, dall'altro lato, l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare tali osservazioni, ma non di esplicitare detta valutazione nell'atto impositivo" (Cass. n. 8378/2017, Cass. 20781/2016; Cass. 15616/2016).

Per continuare la lettura...
Sei già registrato? Accedi
33.536 risultati
Info Video 26/06/2026
Guida all'utilizzo della Suite PicoAI
Suite AI è la nuova piattaforma di RefiPraxim che integra strumenti di intelligenza artificiale per semplificare la consultazione della documentazione e supportare il lavoro dei professionisti. In un unico ambiente puoi interagire con Pico AI, consultare la Banca Dati Normativa, creare riassunti di documenti, analizzare contratti e bilanci, effettuare ricerche rapide e salvare i contenuti di interesse nella tua area personale.
Tool Applicativi 10/06/2026
CPB 2026-2027 - Il Concordato preventivo sul nuovo biennio
In relazione al CPB per il biennio 2026/2027 (riservato ai soggetti ISA, esclusi quelli che hanno già aderito per il biennio 2025/2026, ma inclusi quelli per il quale è scaduto il CPB 2024/2025), il tool agevola l'individuazione del regime di tassazione più favorevole tra: la tassazione ordinaria (assenza di adesione al CPB) la tassazione in base al reddito concordato con applicazione della flat tax incrementale sull'extrareddito rispetto al 2024. L'utente deve fornire indicazione del reddito proposto (in base al risultato del software "IlTuoISA 2026 CPB", per il periodo 2025).
Videoconferenze Master 02/07/2026
L’Intelligenza Artificiale nello Studio del Commercialista
LE PRENOTAZIONI PER LA VIDEOCONFERENZA SONO CHIUSE Le iscrizioni si sono concluse il 01 Luglio 2026 alle ore 19:00. Coloro che hanno completato correttamente la prenotazione entro tale termine sono pregati di inviare copia del bonifico bancario entro le ore 19:00 all’indirizzo email: inforedazionefiscale.it.
Videoconferenze Master 16/07/2026
La cessione d’azienda: aspetti civilistici, contabili e fiscali
Videocorso del: 16 Luglio 2026 alle 15.00 - 18.00 (Durata 3 hh) Cod. 247909 Accreditato presso l'ODCEC di Patti (ME) per il riconoscimento di n. 3 crediti formativi. La partecipazione è valida esclusivamente in modalità live.
Videoconferenze Master 23/07/2026
Il Conferimento d’azienda dopo la Riforma Fiscale 2026
Videocorso del: 23 Luglio 2026 alle 15.00 - 18.00 (Durata 3 hh) Cod. 248249 Richiesto l'Accreditamento presso l'ODCEC di Patti (ME) per il riconoscimento di n. 3 crediti formativi. La partecipazione è valida esclusivamente in modalità live.
Videoconferenze Master 30/07/2026
Liquidazione Aziendale: Novità Fiscali, Impatti Operativi e chiarimenti interpretativi
Videocorso del: 30 Luglio 2026 alle 15.00 - 18.00 (Durata 3 hh) Cod. 248241 Accreditato presso l'ODCEC di Patti (ME) per il riconoscimento di n. 3 crediti formativi. La partecipazione è valida esclusivamente in modalità live.
Info Fisco 090 / 2601/07/2026
Credito d’imposta Transizione 5.0 – Il punto
Il credito d’imposta Transizione 5.0 è un'agevolazione destinata alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali 4.0 nell'ambito di un progetto di innovazione che comporti anche un miglioramento dell'efficienza energetica. Di seguito si fa il punto della situazione in relazione all’agevolazione, anche alla luce della recente FAQ dell’Agenzia delle entrate riferita alle modalità di compilazione del quadro RU.
Pillole Operative Fisco 01/07/2026
Tassazione degli incrementi retributivi – FAQ Agenzia Entrate
La Circolare n. 3/2026 dell’Agenzia Entrate fornisce ulteriori precisazioni, tramite lo schema della domanda-risposta, con riguardo all’applicazione delle agevolazioni previste dalla Legge di bilancio 2026 relative alla tassazione degli incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali e delle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale o per i turni. La Circolare n. 2/2026 dell’Agenzia Entrate ha fornito le prime indicazioni (per gli approfondimenti si rinvia alla Pillola Operativa pubblicata il 2/03/2026).