Con ordinanza 3988 del 16 febbraio 2021 la Cassazione conferma l’orientamento per cui in caso di scioglimento della comunione ereditaria mediante assegnazione di beni in natura ad un condividente e versamento agli altri eredi di somme di danaro pari al valore delle loro quote, si applica l'aliquota degli atti di divisione, e non quella della vendita, atteso che quest'ultima è utilizzabile, ai sensi dell'art. 34 del d.P.R. n. 131 del 1986, soltanto ove al condividente siano attribuiti beni per un valore eccedente rispetto a quello a lui spettante e limitatamente alla parte in eccesso.
La vicenda riguardava un avviso di liquidazione relativo alle imposte di registro e ipotecaria dovute per un atto di divisione ereditaria, richieste in misura proporzionale, in luogo di quella fissa già corrisposta, con riferimento al ricavato in denaro dalla pregressa vendita di alcune unità immobiliari cadute in successione, escluso dalla massa ereditaria, ed assoggettato alla tassazione ordinaria prevista per i trasferimenti, quale conguaglio attribuito ai coeredi.