In tema di società di comodo, gli immobili iscritti in magazzino (cd. immobili merce), non essendo compresi tra gli asset indicati dall’art. 30, comma 1, l. 724/1994, non rientrano nel test di operatività, a condizione che la classificazione fra gli immobili merce sia improntata a corretti principi contabili. Ciò impone di ritenere che la classificazione dell’immobile tra i beni del circolante, anziché tra le immobilizzazioni, deve essere motivata dalla effettiva destinazione alla vendita, dovendosi includere nel testi di operatività gli immobili che, sebbene iscritti tra le rimanenze, risultino oggetto di locazione a terzi da lungo tempo.
Lo ha stabilito la Cassazione con ordinanza 2785 del 5 febbraio 2021 con cui ha accolto il ricorso di una società.