Illegittimo anche per il modello Ocse l’accertamento induttivo fatto ad una stabile organizzazione con una ricostruzione che non comprenda i costi.
È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 2581 del 4 febbraio 2021, ha accolto il ricorso di una società accusata di aver prodotto in Italia ricavi in nero per un importo pari a 93 milioni di euro.
La società di diritto egiziano, operante nel settore della realizzazione e cessione di immobili turistici in Egitto, riceveva alcuni avvisi di accertamento con cui l’Ufficio affermava che la stessa avesse operato meditate stabile organizzazione in Italia, di natura materiale ed occulta, senza presentare alcuna dichiarazione dei redditi che venivano ricostruiti con metodo induttivo.
Nel ricorso in Cassazione la società ha contestato l'equiparazione fatturato reddito assunta dai militari e fatta propria dall'ufficio, in quanto la disposizione normativa consente la ricostruzione induttiva del reddito, muovendo da elementi comunque reperiti, ma non di meno razionalmente svolta, in primis nel rispetto dei criteri contabili per cui il reddito si calcola sull'utile che è la differenza del ricavo dedotte le spese. In altri termini, non tenere conto delle spese avrebbe cioè falsato la pretesa impositiva dell'ufficio. Anche ad avviso della Corte costituzionale è sempre necessario dedurre i costi dai ricavi induttivamente o presuntivamente ricostruiti, in modo da rispettare il principio di capacita contributiva, valorizzando l'incidenza percentuale dei costi relativi.
A questa obiezione gli Ermellini hanno risposto che quanto all'accertamento globalmente induttivo del reddito d'impresa, vale sempre la regola che il fisco deve ricostruire il reddito, tenendo conto anche delle componenti negative emerse dagli accertamenti compiuti ovvero, in difetto, determinandole induttivamente o presuntivamente, al fine di evitare che, in contrasto con il principio della capacità contributiva, venga sottoposto a tassazione il profitto lordo, anziché quello netto. Il che ben si raccorda con le stesse indicazioni di prassi del fisco, secondo cui, in queste fattispecie, l'ufficio non può non tener conto, di un'incidenza percentuale di costi presunti a fronte dei ricavi accertati e il riconoscimento di costi deve essere livellato - anche in misura percentualistica in ragione dei ricavi accertati (cfr. Cass. 13119/2020, 19191/2019, 26748/2018, 28740/2017, 3567/2017 nonché Corte costituzionale 225 del 2005).
Ciò, inoltre, si raccorda, sul piano delle fonti internazionali, con l'art. 7 del Modello OCSE e con l'art. 7 della Conv. Italia-Egitto, laddove si precisa che nella determinazione del redditto della stabile organizzazione vanno considerati anche gli oneri per gli scopi perseguiti (es. direzione, spese generali), e con il Comm. OCSE, sub art. 7, laddove si effettuano talune esemplificazioni estimative.