Può essere assolto per particolare tenuità del fatto l’imputato che omette il versamento dell’Iva per importo che supera di poco 250 mila euro e cioè sfora appena la soglia di punibilità. Tuttavia, è irrilevante che la fatture non siano state riscosse essendo l’obbligo di versamento delle imposte dichiarate svincolato dall’effettiva apprensione delle somme, tranne nel caso del regime dell’Iva per cassa.
È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 1768 del 18 gennaio 2021, ha accolto il quarto motivo di ricorso presentato dal legale rappresentante di una srl, rinviando la controversia alla Corte d’appello per la verifica dei presupposti di applicazione dell’esimente de qua.