In tema di adesione del contribuente alla definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 193 del 2016 (conv., con modif., dalla l. n. 225 del 2016), poiché la dichiarazione di adesione reca l'impegno del contribuente a rinunciare ai giudizi pendenti sui relativi carichi, il ricorrente che deposita nel giudizio di legittimità l'attestazione di ammissione alla procedura manifesta un'inequivoca rinuncia al ricorso onde va dichiarata l'estinzione del giudizio.
Lo ha stabilito la Cassazione con ordinanza 29293 del 22 dicembre 2020 con cui ha rigettato il ricorso dell’Agenzi delle entrate ritenendo sufficiente la domanda di adesione e il pagamento della prima rata per l’estinzione del giudizio.