Il ravvedimento operoso, al pari delle dichiarazioni del contribuente, è ritrattabile nei casi in cui sia stato posto in essere per mero errore in quanto avente ad oggetto violazioni formali. Le somme versate a tale titolo possono quindi essere chieste a rimborso.
Lo ha stabilito la Cassazione con ordinanza 28844 del 16 dicembre 2020 con cui ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate.