Il ricorso tributario resta valido se l’atto notificato è diverso da quello nel fascicolo ma non lede il diritto di difesa. La sanzione dell’inammissibilità, infatti, è riservata alle discrepanze che incidono sulla comprensione del contenuto da parte del destinatario e sullo svolgimento della sua attività, in violazione del fondamentale diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost..
Lo ha affermato la Cassazione con l’ordinanza 27388 del primo dicembre 2020 con cui ha accolto il ricorso di una società nei confronti dell’agenzia delle entrate.