Nell’ambito delle notifiche postali degli avvisi di accertamento e delle cartelle di pagamento, in caso di irreperibilità del destinatario, il duplicato della Cad fa fede fino a querela di falso.
È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 22348 del 15 ottobre 2020, ha respinto il ricorso di un contribuente che, nell’impugnare una cartella di pagamento, lamentava l’irregolarità della notifica via posta del prodromico avviso di accertamento.
In particolare il contribuente lamentava omissione della CAD e l'irregolarità del duplicato (erronea indicazione della data di spedizione e di ricezione dell'atto, difetto di sottoscrizione, omessa indicazione del numero della raccomandata cui si fa riferimento e della ricezione ovvero della spedizione della stessa) nonché la mancata indicazione, nella notifica dell'avviso di accertamento, del motivo della mancata consegna del plico al domicilio e del conseguente deposito presso l'Ufficio postale, tenuto conto della omessa specificazione della circostanza se la mancata consegna sia stata determinata dalla mancanza ovvero dalla inidoneità delle persone abilitate, non risultando barrati i relativi riquadri.