L'istituzione di un "trust" cd. "autodichiarato" è soggetto all'imposta in misura fissa, atteso che la "segregazione", quale effetto naturale del vincolo di destinazione, non comporta, però, alcun reale trasferimento o arricchimento, che si realizzeranno solo a favore dei beneficiari, successivamente tenuti al pagamento dell'imposta in misura proporzionale.
Lo ha affermato la Cassazione con l’ordinanza 22182 del 14 ottobre 2020, l’ennesima a favore dei contribuenti.