La neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l'eccedenza d'imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione.
Quanto al credito Ires, invece, nel caso in cui la dichiarazione sia stata omessa (o si debba considerare omessa, ai sensi dell'art. 2, comma 7, secondo periodo, del d.P.R. n. 322 del 1998, in quanto presentata con ritardo superiore a novanta giorni dalla scadenza del termine), il contribuente non può riportare nella dichiarazione per l'anno successivo il credito asseritamente maturato nell'anno per il quale la dichiarazione è stata omessa, ma può soltanto chiederne il rimborso, ricorrendone i presupposti
Con questa motivazione la Cassazione, con ordinanza 18393 del 4 settembre 2020, ha accolto in parte il ricorso presentato dall’Agenzia delle entrate.