L’art. 13 del d.lgs. 74/2000 prevede una causa di non punibilità per il reato di dichiarazione infedele di cui all’art. 4 se il reo provveda, tramite ravvedimento operoso, all’integrale pagamento di tutti gli importi dovuti (comprensivi di sanzioni e interessi). Il ravvedimento deve avvenire prima che l’autore del reato abbia formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche, o dell’inizio di una qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.
Di conseguenza non rientrano nell’ambito operativo di tale causa di non punibilità i pagamenti effettuati a seguito di speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento che presuppongono l’accertamento della pretesa tributaria: questi possono semmai rilevare ai fini dell’applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 13-bis, con una riduzione di pena fino alla metà.
Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 24589 del 31 agosto 2020, con cui ha respinto il ricorso di un cittadino che aveva omesso di indicare in dichiarazione alcune somme frutto di una vincita al casinò di Montecarlo. Confermata dunque la pena inflitta dalla Corte d’appello alla pena condizionalmente sospesa di un anno di reclusione.