L’immobile dell’amministratore di società accusato per di reati tributari essere sequestrato anche se costituito in un fondo patrimoniale. Infatti, il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente può avere ad oggetto beni inclusi in un fondo patrimoniale familiare, in quanto su di essi grava un mero vincolo di destinazione che non ne esclude la disponibilità da parte del proprietario che ve li ha conferiti.
Lo ha stabilito la Cassazione che, con la sentenza n. 23621 del 7 agosto 2020, ha respinto il ricorso di un imputato, confermando la misura ablatoria, seppur ridotta negli importi dal giudice di appello.
Secondo l’imputato il fatto che l’immobile fosse vincolato al fondo patrimoniale posto a tutela dei familiari, ne impediva la sottoposizione al vincolo anche di natura penale.
Nel rigettare la doglianza la Cassazione aderisce all’orientamento secondo cui il solo fatto che un bene immobile faccia parte di un fondo finalizzato all'utilizzo da parte dei familiari del ricorrente non impedisce che lo stesso formi oggetto di misura cautelare in vista di futura confisca a seguito di condanna per reati tributari. Di più. Per la Cassazione il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, non presupponendo alcuna forma di responsabilità civile, può avere ad oggetto anche beni inclusi nel fondo patrimoniale familiare, in quanto appartenenti al soggetto che ve li ha conferiti. Infatti, i beni costituenti il fondo patrimoniale possono essere aggrediti dal sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, gravando sui medesimi un mero vincolo di destinazione che non attiene alla titolarità del diritto di proprietà, e quindi, al tema dell'appartenenza del bene a persona estranea al reato sicché i beni costituenti il fondo patrimoniale rimangono nella disponibilità del proprietario o dei rispettivi proprietari e possono essere sottoposti a sequestro e a confisca in conseguenza dei reati ascritti ad uno dei conferenti (cfr. Cass. 40362/2016 e 1709/2013).