Non si possono applicare le sanzioni al contribuente perché è la stessa risoluzione del fisco a prevedere che i crediti trimestrali derivanti dalle liquidazioni periodiche Iva non concorrano alla determinazione del limite. La situazione di «incertezza interpretativa» ha generato nel contribuente un «affidamento tutelabile» e, pertanto, non può essere sanzionato per essersi semplicemente conformato a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria.
Lo stabilisce la Cassazione che, con l’ordinanza 15597 del 22 luglio 2020, con cui ha respinto in parte il ricorso dell’Agenzia delle entrate, confermando però il recupero del credito utilizzato in eccedenza.
La vicenda riguardava la computabilità, ai fini del limite massimo compensabile, dei crediti Iva trimestrali.