In tema di frodi carosello, sono deducibili i costi effettivamente sostenuti a fronte di fatture soggettivamente inesistenti pur nella consapevolezza della frode carosello. Ciò purché l’acquirente non li abbia usati direttamente per compiere il delitto ma, come in questo caso, per poterli successivamente commercializzare. Confermato invece il recupero Iva.
È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 15599 del 22 luglio 2020, ha accolto il ricorso di una società e dei relativi soci.