In tema d'imposta di registro, le somme corrisposte a seguito di condanna all’adempimento contrattuale sono soggette ad imposta fissa se la prestazione contrattuale era soggetta ad Iva, anche in quanto esente. Infatti la prestazione contrattuale non muta natura se, a fronte dell'inadempimento della parte obbligata, la parte creditrice chieda ed ottenga la pronunzia di una sentenza di condanna all'adempimento. Per cui se la prestazione dovuta in forza di un contratto era soggetta ad I.V.A., il provvedimento giudiziario che disponga la condanna all'adempimento della medesima non può che scontare lo stesso trattamento tributario.
Lo ha stabilito la Cassazione con ordinanza 12013 del 19 giugno 2020 con cui ha accolto parzialmente il ricorso presentato da una Casa di Cura.