In tema di società in accomandita semplice, l'art. 2313 c.c., nel prevedere che i soci accomandanti rispondono per le obbligazioni sociali limitatamente alla quota conferita, vale anche per le obbligazioni di natura tributaria, e, segnatamente, per quelle relative all'Iva e all'Irap dovute dalla Sas. Per converso, il principio non può riguardare le obbligazioni personali del socio accomandante, nel cui novero si iscrive quella afferente l'Irpef.
Lo ha stabilito la Cassazione con ordinanza 9429 del 22 maggio 2020 con cui ha accolto il ricorso di un contribuente disponendo l’annullamento della cartella di pagamento emessa per Iva ed Irap relative alla sas di cui lo stesso faceva parte.