In tema di IVA, una volta assolta da parte dell'Amministrazione finanziaria la prova (ad esempio, mediante la dimostrazione che l'emittente è una "cartiera" o una società "fantasma") dell'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'Iva e/o della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, senza che, tuttavia, tale onere possa ritenersi assolto con l'esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, che vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia
Di conseguenza non è possibile detrarre l’Iva se nelle condizioni di pagamento si fa riferimento al “bonifico bancario vista fattura”ma manca la prova della corresponsione del prezzo di cessione.
Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 8919 del 14 maggio 2020, ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.