È illegittimo il fermo amministrativo per la società contribuente perché la cartella di pagamento risulta notificata al figlio del legale rappresentante senza la raccomandata informativa. È infatti escluso che l’avviso sia necessario soltanto quando a ricevere l’atto è il portiere dello stabile o il vicino: l’articolo 60 del dpr 600/73, infatti, prescrive l’ulteriore incombente ogni volta che il consegnatario dell’atto non coincide col destinatario.
Inoltre, ove il concessionario notifichi la cartella esattoriale nelle forme ordinarie o comunque con messo notificatore, anziché con raccomandata con avviso di ricevimento, per la prova della notificazione è sufficiente la produzione della relata, della matrice o dell'estratto di ruolo, non sussistendo un onere di produzione della cartella.
Lo ha stabilito la Cassazione con sentenza 8700 dell’11 maggio 2020 con cui ha accolto il ricorso di una società.