In caso di riscossione di un tributo prescritto e di annullamento della cartella esattoriale, le spese di giudizio vanno poste a carico dell’amministrazione finanziaria e non possono essere compensate.
È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 8272 del 29 aprile 2020, ha accolto il ricorso di un contribuente che aveva impugnato una cartella di pagamento di un bollo auto già prescritto.