È legittima la procedura di riscossione e dunque la cartella di pagamento anche nel caso in cui il ruolo non sia stato sottoscritto. Infatti l’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi della sua omessa sottoscrizione, sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell’atto amministrativo all'organo da cui promana.
Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 7800 del 14 aprile 2020, ha respinto il ricorso di un contribuente che aveva impugnato una cartella di pagamento emssa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del dpr 600/1973.