In tema di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, l’Agenzia delle entrate non può recuperare l’Iva indebitamente detratta dal cessionario se non dimostra il vantaggio economico che la società contribuente avrebbe incassato compiendo operazioni con la “presunta cartiera” tra l’altro a prezzi di mercatpo. Sul punto non rileva neppure il pagamento con assegni, che non può essere considerato anomalo. e che l’acquisto sia avvenuto a prezzi di mercato.
È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 7647 del 2 aprile 2020, ha accolto il ricorso di una società che si era vista notificare un avviso per il recupero della maggiore Iva per via di alcune fatture soggettivamente false in quanto emesse da una cartiera.