La disposizione normativa interna che prevede per il personale Nato in servizio una speciale forma di esenzione dal pagamento delle “imposte erariali e locali sui redditi derivanti dagli stipendi ed emolumenti”, essendo norma eccezionale, di stretta interpretazione, non si estende ai trattamenti pensionistici percepiti dagli stessi contribuenti. Ciò anche alla luce delle conclusioni delle Sezioni Unite (974/1997) secondo cui gli emolumenti pensionistici, anche qualora siano erogati dallo stesso datore di lavoro ed abbiano natura di “retribuzione differita”, conservano la loro funzione previdenziale e non sono esattamente equiparabili ai redditi da lavoro dipendente.
Lo ha stabilito la Cassazione con ordinanza 2051 del 30 gennaio 2020 con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.