Legittimo l’accertamento che per la ricostruzione dei ricavi occulti riporti lo stralcio delle comunicazioni telematiche contenute nel cd. speso metro integrato. Si tratta infatti di elementi ritenuti sufficienti a sostenere il contenuto del provvedimento adottato e a consentire la difesa del contribuente, a maggior ragione quando costui non abbia tenuto un comportamento collaborativo non ottemperando alla richiesta dell’ufficio di produzione documentale.
È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 1133 del 20 gennaio 2020, ha accolto il ricorso presentato dall’Agenzia delle entrate contro la decisione con la quale la Ctr abruzzese aveva annullato l’atto impositivo.