Nel caso di prescrizione del reato il giudice può applicare, a norma dell'art. 240 comma 2, n. 1, c.p., la confisca del prezzo del reato e, a norma dell'art. 322 ter c.p., la confisca del prezzo o del profitto del reato sempre che si tratti di confisca diretta e vi sia stata una precedente pronuncia di condanna, rispetto alla quale il giudizio di merito permanga inalterato quanto alla sussistenza del reato, alla responsabilità dell'imputato ed alla qualificazione del bene da confiscare come profitto o prezzo del reato.