Le operazioni effettuate dall'amministratore dell'impresa in nome e per conto della stessa, quando rispondono ad un interesse riconducibile all'oggetto sociale, sono imputabili all'ente, responsabile non solo delle imposte dovute e non versate, ma anche delle relative sanzioni. Il rapporto di "intermediazione organica" viene infatti meno solo per atti che non siano pertinenti all'azione sociale.
Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 34482 del 27 dicembre 2019 con cui ha rigettato sul punto il ricorso di una società.