In tema di solidarietà tributaria, la facoltà per il coobbligato, destinatario di un atto impositivo, di avvalersi del giudicato favorevole formatosi in un giudizio promosso da altro coobbligato secondo la regola generale stabilita dall'articolo 1306 cod. civ., opera, come riflesso dell’unicità dell’accertamento e della citata estensibilità del giudicato, sempre che non si sia formato un giudicato contrario sul medesimo punto. Con specifico riguardo alla responsabilità solidale nel pagamento dei dazi doganali, che sono imposte non periodiche ma riguardanti singole operazioni, il vincolo derivante dal giudicato sul medesimo avviso di rettifica non è idoneo (diversamente dall’Iva) a compromettere l’applicazione del diritto unionale.
A questa conclusione è giunta la Corte di cassazione che, con la sentenza 33095 del 16 dicembre 2019, ha accolto il ricorso di una società che si opponeva al pagamento dei dazi doganali.