La norma agevolativa che prevede l’ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili non si applica ai costi sostenuti dal privato, titolare del diritto di superficie, per la costruzione su un fondo, in occasione della devoluzione gratuita dei beni al concedente il diritto di superficie. Si tratta, infatti, di una norma tributaria applicabile solo alle concessioni rilasciate dagli enti pubblici, per i rapporti privatistici si utilizza invece l'ammortamento tecnico.
Lo ha stabilito la Cassazione con ordinanza 32635 del 12 dicembre 2019 con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.