È nulla la notifica dell’avviso di accertamento fatta dall’Agenzia delle entrate all’indirizzo indicato dal contribuente ai fini del servizio "Seguimi" delle Poste. Per l’elezione di domicilio è infatti necessario effettuare una comunicazione formale all’amministrazione finanziaria, cosa che nel caso di specie non è avvenuto.
È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 31479 del 3 dicembre 2019, ha accolto il ricorso di un contribuente.