È legittimo l’accertamento fiscale per la condotta antieconomica anche quando la società chiude con un bilancio in attivo soprattutto nei casi di utile modesto per più anni a fronte di rilevanti costi sostenuti per fattori produttivi.
Inoltre, l’obbligatorietà del contraddittorio preventivo è richiesta unicamente in caso di utilizzo esclusivo degli studi di settore, non estendendosi all'ipotesi in cui l'accertamento sia motivato anche con riguardo ad elementi ulteriori, volti ad integrare i dati indice.
Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 31814 del 5 dicembre 2019, ha respinto il ricorso di una srl esercente attività di ferramenta.