La società paga le imposte sui canoni di locazione percepiti fino alla risoluzione del contratto o alla convalida di sfratto. Infatti in tema di redditi di impresa, i ricavi derivanti dai canoni di locazione di unità immobiliari abitaative devono considerarsi percepiti e costituiscono reddito tassabile, ai sensi dell'art. 109, comma 2, lett. b), del Tuir, alla data di maturazione dei medesimi e fino alla risoluzione del contratto o fino alla convalida di sfratto per morosità.
È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 30372 del 21 novembre 2019, ha accolto il ricorso di una società annullando in parte il recupero a tassazione da parte dell’ufficio.