Se la Cassazione rinvia la causa al giudice di merito è esclusa nel processo tributario la produzione di nuove prove e documenti. Il collegio, infatti, è tenuto a decidere allo stato degli atti formatosi nella fase ascendente della controversia. Si tratta, in sostanza, di un processo chiuso dove la produzione di nuova documentazione è legata a parametri ben precisi.
Lo ha affermato la Cassazione con la sentenza 28547 del 6 novembre 2019 che ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle Dogane in una controversia relativa al rimborso delle maggiori accise corrisposte sul gas metano.