In tema di riscossione coattiva delle imposte l'amministrazione finanziaria prima di iscrivere l'ipoteca sui beni immobili deve comunicare al contribuente che procederà all'iscrizione concedendogli un termine di 30 giorni per presentare osservazioni o procedere con il pagamento, pena la nullità dell’ipoteca.
Di conseguenza è nulla l’iscrizione ipotecaria sui beni del contribuente quando il concessionario non notifica prima l’intimazione ad adempiere, intesa non tanto come quella di cui all’art. 50 del dpr 602/1973 ma come comunicazione idonea a garantire il contraddittorio preventivo.
E ciò anche se le Sezioni unite della Cassazione con la sentenza 19667/14 hanno stabilito l’articolo 50 dpr 602/73 non si applica all’iscrizione ipotecaria in quanto quest’ultima non costituisce un atto dell’espropriazione forzata vera e propria ma rappresenta una procedura alternativa. La comunicazione, tuttavia, è imposta dalla legge 241/90 sulla trasparenza amministrativa e dallo statuto del contribuente: devono essere resi noti al destinatario tutti i provvedimenti che ne limitano la sfera giuridica mentre la legge 212/00 prescrive che bisogna garantire al contribuente l’effettiva conoscenza degli atti che lo riguardano.
Lo ha stabilito la Cassazione con sentenza 27123 del 23 ottobre 2019 con cui ha accolto il ricorso presentato da un contribuente annullando il provvedimento di avvenuta iscrizione ipotecaria a seguito di cartelle per iscrizioni provvisorie divenute definitive per mancata impugnazione.