In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’ufficio può emettere un accertamento induttivo puro, ai sensi dell’art. 39, comma 2 lett. d) del dpr 600/1973 a carico del contribuente che per anni non aggiorna la contabilità né presenta la dichiarazione dei redditi e Iva. Inconferente il richiamo da parte del contribuente alla diversa norma contenuta nel successivo articolo 41, dato che il tipo di accertamento previsto dalle due norme è perfettamente assimilabile potendo basarsi anche su presunzioni prive dei caratteri della gravità, precisione e concordanza.
Lo ha stabilito la Cassazione che, con l’ordinanza n. 26369 del 17 ottobre 2019, ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.