La previsione normativa che subordina l’applicazione del patteggiamento al pagamento del debito tributario (art. 13-bis comma 2 del D.Lgs. 74/2000) non si applica ai reati di dichiarazione infedele, omessa presentazione e occultamento o distruzione di scritture contabili.
Per questi ultimi il patteggiamento deve essere accordato senza alcun pagamento del debito in quanto si tratta di illeciti che di per sé non determinano un debito di imposta.
Lo ha stabilito la Cassazione che, con l’interessante sentenza n. 41133 dell’8 ottobre 2019, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla Procura di Brescia.