Il contribuente, pur non presentando dichiarazione integrativa, ad emenda di quella precedente, nell’anno successivo alla dichiarazione dei redditi, mantiene comunque la possibilità di chiedere il rimborso delle maggiori imposte versate nel termine di 48 mesi ai sensi dell’art. 38 del dpr 602/1973.
Ciò in quanto la dichiarazione integrativa dell’originaria dichiarazione (ex art. 2, comma 8-bis del dpr 322/1998) e l’istanza di rimborso ex art. 38 del dpr 602/1973, sono due opzioni concorrenti e non alternative che l’ordinamento tributario offre all'interessato, a seconda che egli si attivi nel campo applicativo dell'accertamento fiscale (la dichiarazione integrativa) o nel diverso ambito della riscossione dei tributi (l'istanza di rimborso).
Lo ha confermato la Cassazione he, con l’ordinanza n. 23352 del 19 settembre 2019, ha accolto il ricorso di un contribuente.