La costituzione di una servitù non rientra nella nozione di "trasferimento" contenuto nell'art. 1, della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, in quanto non comporta il trasferimento di diritti o facoltà del proprietario del fondo servente ma soltanto una compressione del diritto di proprietà di questi a vantaggio di un determinato fondo (dominante); quindi alla costituzione di una servitù su un terreno agricolo non è applicabile l'aliquota d'imposta di registro del 15% anche quando tale costituzione non avvenga a vantaggio di un operatore agricolo, essendo applicabile l’aliquota, oggi del 9%, secondo la disciplina previgente dell’8%.
Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 22198 del 5 settembre 2019 con cui ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate. Confermati dunque i gradi di merito che avevano ritenuto l’atto di costituzione di servitù soggetto all’aliquota proporzionale dell’8%.