In tema di imposte dirette, la detrazione del 65%-50%, prevista dall’art. 1, co. 344 e ss. L. 296/2006, per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, spetta anche ai soggetti titolari di reddito d’impresa (incluse le società) per gli interventi eseguiti su edifici concessi in locazione a terzi.
Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 19815 del 23 luglio 2019 con cui ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle entrate che rivendicava come il bonus spettasse solo in relazione ai beni immobili strumentali, direttamente fruiti e non agli immobili locati a terzi dalle società di gestione immobiliare.