Deducibili fiscalmente gli accantonamenti effettuati a titolo di indennità suppletiva agenti, non potendosi sostenere la tesi opposta in base alla natura aleatoria di detta indennità, la quale dunque non assume la qualifica di componente negativo del reddito di impresa solo al momento della sua concreta corresponsione. L’estensione del diritto alla deduzione dell'accantonamento per tale indennità risulta coerente con l'interesse del legislatore di favorire il comportamento previdente del preponente e, al tempo stesso, tutelare l'agente, quale soggetto contrattualmente più debole e di uniformare - in tema di reddito d'impresa, e specificamente di accantonamenti - i diversi criteri contabili imposti dalle norme civilistiche o specificamente stabiliti da quelle tributarie.
Lo ha stabilito la Cassazione con sentenza n. 20946 del 6 agosto 2019 con cui ha accolto sullo specifico punto la doglianza presentata da una spa.