L'emenda o la ritrattazione contenuta nella dichiarazione integrativa dell’originaria dichiarazione (ex art. 2, comma 8-bis del dpr 322/1998) e l’istanza di rimborso ex art. 38 del dpr 602/1973, sono due opzioni concorrenti e non alternative che l’ordinamento tributario offre all'interessato, a seconda che egli si attivi nel campo applicativo dell'accertamento fiscale (la dichiarazione integrativa) o nel diverso ambito della riscossione dei tributi (l'istanza di rimborso).
Con questa motivazione la Cassazione, con sentenza 19002 del 16 luglio 2019, ha accolto il ricorso di una srl in liquidazione che aveva chiesto il rimborso di una maggiore Irap versata a seguito della imputazione per l’anno interessato di maggiori costi.