Il contribuente ha diritto alla detrazione per spese di ristrutturazione dell’immobile se trasmette la dichiarazione di esecuzione dei lavori per importi superiori a 51.645,69 (ora abolita) entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi o comunque prima dell’inizio dell’attività di controllo dell’amministrazione finanziaria.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 18611 dell’11 luglio 2019, ha respinto il ricorso di una contribuente. Confermata dunque la legittimità della cartella di pagamento emessa a seguito del controllo formale della dichiarazione ex art. 36-bis del dpr 600/1973. Con essa l’amministrazione finanziaria aveva disconosciuto la detrazione dei costi per la ristrutturazione immobiliare in quanto la contribuente non aveva provveduto ad inviare tempestivamente l’attestazione di esecuzione lavori per un importo superiore al tetto previsto dalla legge, la cui trasmissione risultava richiesta a pena di decadenza dal combinato disposto degli articoli 1 e 4 del d.m. n. 41 del 1998.