In tema di riscossione coattiva delle imposte l'amministrazione finanziaria prima di iscrivere l'ipoteca sui beni immobili deve comunicare al contribuente che procederà all'iscrizione concedendogli un termine di 30 giorni per presentare osservazioni o procedere con il pagamento.
Sono infatti nulli gli atti a sorpresa compiuti dall’amministrazione finanziaria in danno del contribuente, in questo caso l’iscrizione di ipoteca preceduta da alcune cartelle esattoriali risalenti a più di un anno prima.
Lo ha ribadito la Cassazione che, con la sentenza n. 12237 del 9 maggio 2019, ha respinto il ricorso dell’agente della riscossione confermando così la pronuncia della Corte d’appello che aveva annullato l’ipoteca iscritta per debiti relativi a violazioni al codice della strada.