Nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, come quelli di abbonamento a servizi telefonici, a fronte della risoluzione per inadempimento da parte del consumatore finale, il prestatore, in base alla norma sopravvenuta introdotta dall’articolo 1, comma 126, L. 208/2015 (Legge di Bilancio 2016), ha la facoltà di variare in diminuzione la base imponibile dell’IVA in relazione alle prestazioni eseguite e non remunerate anteriormente alla risoluzione.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 12468 del 10 maggio 2019 in merito alla portata dell’articolo 26, comma 9, D.P.R. 633/1972, che nella formulazione novellata dalla Legge di Bilancio 2016 disciplina l’ipotesi della variazione in diminuzione da operare per i contratti ad esecuzione continuata o periodica, risolti a seguito dell’attivazione, da parte del cedente/prestatore, della clausola risolutiva espressa collegata al mancato pagamento del corrispettivo da parte del cessionario/committente.