Nel caso in cui il sostituto ometta di versare le somme, per le quali ha operato le ritenute d’acconto, il sostituito non è tenuto in solido in sede di riscossione. Il dovere di versamento costituisce infatti un’obbligazione autonoma rispetto all’imposta, che la legge pone a carico del solo sostituto, mentre la responsabilità solidale prevista dall’articolo 35 del dpr 602/73 è condizionata in modo esplicito alla circostanza che la ritenuta non sia stata effettuata.
E’ la conclusione cui sono giunte le Sezioni unite civili della Cassazione, con la sentenza 10378 del 12 aprile che ha ribaltato l’orientamento fino ad oggi prevalente nel senso dell’esistenza sempre e comunque della solidarietà tra sostituto e sostituito.