In tema di perdite su crediti, la deducibilità della perdita presuppone la dimostrazione dell’inerenza del credito della cui perdita si chiede la deduzione e si giustifica unicamente, in quanto vi sia stata, prima del riconoscimento della perdita, la tassazione del ricavo quale reddito poi non riscosso per effetto dell’intervenuta inesigibilità dello stesso. Non è quindi sufficiente la circostanza del fallimento del debitore.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza n. 9784 dell’8 aprile 2019, con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.