In tema di Iva, non spetta la detrazione per l’importo corrisposto a titolo di premio trattandosi di contratto con obbligazioni a carico del solo proponente privo della corrispettività.
Il premio, pertanto, non può essere qualificato come corrispettivo ai sensi dell'art. 3, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972 e va piuttosto configurato come mera cessione di denaro, non assoggettabile ad IVA ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. a), del citato decreto. Infatti all’obbligazione unilaterale deliberata dalla concessionaria per la pubblicità non corrisponde l’assunzione di alcuna obbligazione di «facere» a carico del soggetto destinatario.
Lo ha stabilito la Cassazione con ordinanza 7102 del 13 marzo con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.