L’imprenditore può essere condannato per occultamento e distruzione delle scritture contabili solo quando ne sia dimostrata l’esistenza. È insufficiente il rinvenimento di fatture attive per desumere l’esistenza e l’occultamento delle scritture.
Lo ha stabilito la Cassazione con sentenza 959 del 10 gennaio con cui ha accolto il ricorso del titolare di una ditta individuale annullando la confisca per equivalente disposta dalla Corte d’appello anche in relazione al reato di occultamento o distruzione delle scritture contabili per le annualità 2004-2009 di cui all’art. 10 del d.lgs. 74/2000.