Il patto di famiglia di cui agli artt.768 bis segg. cod.civ. è assoggettato all'imposta sulle donazioni per quanto concerne sia il trasferimento dell'azienda o della partecipazione dal disponente al discendente (fatto salvo il ricorso delle condizioni di esenzione di cui all'art.3, co. 4 ter, d.lgs.346/90), sia la corresponsione di somma compensativa della quota di legittima dall'assegnatario dell'azienda o della partecipazione ai legittimari non assegnatari; quest'ultima corresponsione è assoggettata ad imposta in base all'aliquota ed alla franchigia relative non al rapporto tra disponente ed assegnatario, e nemmeno a quello tra disponente e legittimario, bensì a quello tra assegnatario e legittimario.
Nel caso di specie deve quindi considerarsi corretto l’avviso di liquidazione con cui l’Ufficio ha tassato la somma corrisposta dall’assegnatario dell’azienda a tacitazione della sorella come legittimaria non assegnataria con le aliquote e la franchigia di cui all’art. 2 comma 49, lett. a-bis) del dl 262/2006, ovvero 6% con franchigia di 100 mila euro per donazioni a favore di fratelli e sorelle.
Lo ha stabilito la Cassazione con ordinanza 32823 del 19 dicembre con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.