Il contribuente ha residenza fiscale all’estero dove svolge l’attività anche se la famiglia è in Italia. Le relazioni affettive, infatti, non hanno rilevanza prioritaria ai fini probatori necessitando di altri elementi; ciò che prevale ai fini tributari è il luogo in cui il soggetto mantiene i legami professionali ed economici in quanto esercitati in modo riconoscibile da terzi.
Lo ha stabilito la Cassazione con ordinanza 32992 del 20 dicembre con cui ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate confermando la statuizione della Ctr Emilia Romagna.