In tema di accertamento delle imposte sui redditi, spetta all’amministrazione finanziaria dimostrare i fatti costitutivi della maggiore pretesa tributaria azionata, fornendo la prova di elementi e circostanze a suo avviso rivelatori dell’esistenza di un maggior reddito, mentre è onere del contribuente, il quale intenda contestare la capacità dimostrativa di quei fatti, oppure sostenere l’esistenza di circostanze modificative o estintive dei medesimi, dimostrare a sua volta gli elementi sui quali le sue eccezioni si fondano.
Giusto quindi annullare l’avviso di accertamento emesso a carico della moglie separata anche qualora la contribuente vanti un credito rappresentato dall’assegno di mantenimento stabilito dal giudice civile nel giudizio di separazione.
Lo ha stabilito la Cassazione con ordinanza n. 33260 del 21 dicembre con cui ha accolto il ricorso di una contribuente.